
Una giornata storica, è questa la voce che, unanime e quasi liberatoria, arriva dai dottori commercialisti alla luce del definitivo via libera da parte del Senato che, aggiornando il testo dell’art. 2407 C.C., ha introdotto un limite quantitativo alle azioni risarcitorie nei confronti dei componenti i collegi sindacali.
Dopo un iter di quasi due anni, iniziato nel luglio 2023 con la presentazione del disegno di legge 1155 alla Camera dei deputati e da questa approvato il 29 maggio 2024, passando poi per il si della Commissione giustizia del Senato avvenuto il 28 gennaio 2025, fino a concludersi con l’approvazione definitiva dell’Aula di Palazzo Madama dello scorso 11 marzo, la norma risulta perimetrare la responsabilità del collegio sindacale, prevedendo, in particolare: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Come evidenziato dal suo relatore, il senatore Sandro Sisler, la nuova normativa introduce una responsabilità non più solidale con gli amministratori, ma direttamente proporzionata al compenso annuo percepito, fermo comunque restando l’obbligo di vigilanza in capo all’organo di controllo.
Il nuovo art. 2407 C.C. ha poi ricalibrato anche il termine di prescrizione per l’azione di responsabilità, passando dagli attuali massimo 10 anni, a seconda del tipo di azione esercitata, ai previsti 5 anni dal deposito della relazione, ex art. 2429 C.C., del collegio sindacale, ovvero del sindaco unico, relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. Ancora da chiarire risulta, invece, la possibilità di un’eventuale efficacia retroattiva, considerato che in base al disposto dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in genere, “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, fatta salva la sola deroga in materia penale, il c.d. “favor rei”, di cui all’art. 2 C.P.. Da qui, il plauso del presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Cuchel, che invita a “gettare le basi per finire il lavoro e cioè ottenere le modifiche in ordine al calcolo del termine massimo del risarcimento danni, alla retroattività e all’estensione ai revisori legali”.
Con 40mila commercialisti, 115mila società di capitali ed oltre 150mila cariche, ci troviamo in presenza, sottolinea il presidente della categoria Elbano de Nuccio, di “un successo che non riguarda solo i commercialisti, ma anche le imprese e l’intero sistema economico, un atto di giustizia sostanziale che garantisce una maggiore qualità dell’organo di controllo”.
Come noto, i membri del collegio sindacale hanno il fondamentale compito di vigilare sulla gestione della società, assicurando il rispetto delle normative e dello statuto societario, venendo, quindi, ad incidere direttamente sulla trasparenza e sulla correttezza dell’amministrazione, il tutto per la migliore tutela degli interessi dei soci, dei creditori e del mercato in genere. La loro posizione li ha visti, tuttavia, troppo spesso esposti a gravi forme di responsabilità, in un sistema, spiega il Presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti, Francesco Cataldi, che “ha determinato azioni quasi automatiche verso i sindaci, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori”, il tutto alla luce di “una responsabilità caratterizzata dall’anomalia di colpire nella medesima misura e pretesa risarcitoria chi ha commesso il fatto e chi avrebbe dovuto vigilare”.
Nel ricordare come la legge non imponga ai sindaci un quotidiano e puntuale controllo sulla gestione amministrativa, senza alcun tipo di interferenza sulle scelte societarie, “era essenziale” sottolinea il Presidente di Confprofessioni, Marco Natali “ristabilire proporzionalità e certezza del diritto, evitando oneri accessori e incentivando l’assunzione di incarichi da parte di professionisti altamente qualificati”.
Secondo Elbano de Nuccio “perimetrare la responsabilità dei sindaci ha due effetti diretti: far riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti, elevando la qualità della funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale e consentire ai professionisti di poter svolgere questo ruolo con totale serenità, evitando quelle esperienze strazianti che tanti colleghi sono stati costretti a vivere”. In effetti, ha aggiunto de Nuccio, potrebbe esserci anche un terzo effetto, ovvero “abbassare l’entità delle polizze assicurative”, atteso che in presenza di un cap, ovvero di un tetto massimo, “il rischio per la compagnia assicurativa si riduce e questo non può che avere un effetto anche sul costo”.
Se il nuovo quadro normativo pone limiti alla responsabilità dei sindaci nel caso di colpa lieve, altrettanto non si può dire nel caso di dolo, ovvero se si accerta la loro consapevole volontà di violare la legge o di arrecare un danno, che secondo la più recente giurisprudenza può, ad esempio, manifestarsi attraverso la connivenza con gli amministratori in occasione di operazioni illecite o fraudolente, con l’abuso delle proprie funzioni, con l’occultamento di precise irregolarità al fine garantire e proteggere interessi personali o di terzi.
In tale contesto diviene, quindi, essenziale che il collegio sindacale si doti di adeguate metodologie per svolgere al meglio il proprio ruolo. Tra queste: intrattenere un fattivo dialogo con gli organi societari onde acquisire le più ampie informazioni e poter rilevare tempestivamente ogni possibile anomalia; svolgere un attento monitoraggio delle attività delle singole aree aziendali; conservare un’accurata documentazione a riprova della propria attività di vigilanza, in caso di contestazioni. Peraltro, un valido organo di controllo costituisce un significativo elemento di sicurezza, potendo anticipare eventuali rischi di natura legale e finanziaria.
È importate che un sindaco non riduca mai il proprio livello di diligenza, potendo, suo malgrado, risultare implicato, non tanto nel più “generico” reato di bancarotta semplice, ma in una forma di partecipazione dolosa con l’imprenditore per reati sicuramente più gravi.
Ancora da decifrare si rileva, invece, la reale portata del limite del multiplo del compenso annuo, potendosi far riferimento a tutti gli inadempimenti dannosi posti in essere in una stessa annualità, al singolo inadempimento a prescindere dall’azione di responsabilità che dovesse conseguirne, ovvero al complesso degli inadempimenti riguardanti la stessa responsabilità, sia questa verso la società, i terzi e i creditori sociali.
In conclusione, è stato fatto un importante passo avanti, una vittoria del buon senso e della legalità per superare la troppo spesso ingiustificata prassi di considerare i professionisti un facile bersaglio per azioni risarcitorie milionarie. La nuova norma non solo è in grado di ridurre il timore di un possibile danno reputazionale, ma concorre anche a rendere finalmente più accettabile il finora poco appetibile ruolo di organo di controllo aziendale.