La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

L’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, può essere definito come uno strumento di carattere volontario, stragiudiziale e riservato,  di cui possono valersi le imprese che, pur trovandosi in una situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, vogliono intervenire tempestivamente ed evitare la definitiva crisi ed insolvenza. Con l’aiuto dell’esperto negoziatore, le imprese possono trovare la soluzione adatta per mantenere la continuità aziendale e rimanere sul mercato, salvaguardando gli interessi dei creditori e delle altre parti interessate.

La procedura si svolge su una Piattaforma telematica nazionale, realizzata dalle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere e del gestore tecnico InfoCamere S.C.p.A., sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e dell’attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, accessibile dal sito di ciascuna Camera di Commercio. L’attivazione avviene ad opera dell’imprenditore che, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di identità elettronica (CIE), chiede al Segretario Generale della Camera di Commercio del luogo ove ha la sede legale l’impresa, la nomina di un esperto nel campo della ristrutturazione aziendale, che possa assisterlo nelle trattative con i creditori e le altre parti interessate e guidare l’impresa verso il risanamento.

I presupposti soggettivi per la presentazione dell’istanza sono la qualifica di imprenditore commerciale e agricolo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Non sono previsti dalla norma limiti dimensionali, tanto che anche le imprese minori, cosiddette “sotto-soglia” possono adire la procedura. Non è consentito l’accesso ai consumatori e a tutti coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli (artigiani, professionisti, associazioni no profit ecc.) e a coloro che non sono iscritti al registro delle imprese (come le società di fatto o le fondazioni). Il presupposto oggettivo per l’avvio della procedura è che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. A dimostrazione di ciò, l’imprenditore deve depositare, in allegato all’istanza, tra i documenti obbligatori, un progetto di piano di risanamento, da cui emerga, in modo chiaro le iniziative che intende intraprendere per ristrutturare l’impresa.

Il legislatore ha confermato la potenzialità della procedura di composizione negoziata, inizialmente concepita per far fronte alla crisi delle imprese causata dall’emergenza pandemica, inserendo le disposizioni del D.L. 118/2021 all’interno del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha riservato un ruolo centrale al sistema delle Camere di Commercio, come punto di raccordo con tutti gli altri attori previsti dalla procedura (imprese, professionisti, esperti, Commissioni, Tribunali, Ordini professionali, etc.), ponendo il Segretario Generale a presidio della correttezza amministrativa dell’intero iter.

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una Commissione costituita presso ciascuna Camera di Commercio del capoluogo di regione e delle province di Trento e Bolzano, alla quale il Segretario Generale invia l’istanza, una volta verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata. L’istanza può essere riaperta in compilazione in piattaforma, qualora i documenti non risultino completi e/o corretti e l’imprenditore avrà trenta giorni di tempo per l’integrazione e la regolarizzazione. Nel caso di imprese “sotto soglia”, invece, la nomina dell’esperto spetta direttamente al Segretario Generale al quale è presentata l’istanza. La Camera di Commercio coadiuva il lavoro della Commissione, predisponendo tutto il materiale necessario per la corretta valutazione della situazione economico-finanziaria dell’impresa istante e per la scelta del profilo più idoneo allo svolgimento dell’incarico di esperto.

Dal 15 novembre 2021, data di inizio dell’operatività della procedura, al 30 marzo 2024, a livello regionale, sono state presentate 164 istanze, di cui 139 alla Camera di Commercio di Roma. La maggior parte delle istanze provengono da imprese sopra-soglia e quasi il 90% delle imprese appartiene alla categoria delle società di capitali, con netta preponderanza delle società a responsabilità limitata. Attualmente circa il 14% delle procedure si è concluso positivamente, mentre nei rimanenti casi, le procedure si sono concluse con esito sfavorevole per l’impresa, fatta salva la successiva possibilità per l’imprenditore di ricorrere ad altri strumenti previsti dal nuovo Codice della Crisi (es. concordato semplificato). Lo strumento è stato utilizzato prevalentemente da parte delle PMI, come confermato anche dal dato occupazionale, anche se, tra le imprese istanti, non mancano realtà più strutturate. La maggior parte delle imprese istanti appartengono ai settori che maggiormente hanno risentito delle chiusure a seguito dell’emergenza pandemica (commercio e settore ricettizio) e dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, a causa del conflitto russo-ucraino (edilizia e manifattura).

L’esperto viene individuato tra gli iscritti nell’elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, costituito da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro, nonché da figure con esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale, cd. “manager”, non appartenenti agli Ordini professionali citati dalla norma. Alla data del 30 marzo 2024 il numero degli esperti iscritti nell’elenco regionale del Lazio ammonta a 385 unità, di cui 286 commercialisti ed esperti contabili, 93 avvocati, 2 consulenti del lavoro ed esperti contabili e 4 manager.

Con l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto prende concretamente avvio la procedura di composizione negoziata e, da quel momento, è affidato all’esperto il compito, quale terzo indipendente, di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento» della crisi.

L’imprenditore potrà decidere se avvalersi del regime di applicazione di “misure protettive” del patrimonio, che verranno pubblicate in visura il giorno successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e che dovranno essere confermate o meno dal Tribunale. Tali misure sono state previste dal legislatore per tutelare, nel corso della procedura, il patrimonio, i beni aziendali e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa da eventuali iniziative esecutive e cautelari dei creditori, che possano rendere irreversibile la crisi.

La procedura termina con il deposito della relazione finale da parte dell’esperto, nella quale viene dato conto dell’attività svolta, del procedimento relativo alla conferma o meno delle misure protettive e delle condizioni sulla perseguibilità del risanamento e sull’idoneità della soluzione individuata.

A più di due anni dall’introduzione di questo strumento, i dati dimostrano come le imprese non riescano ancora a cogliere in pieno i vantaggi offerti dalla procedura e, soprattutto, che spesso vi ricorrano quando non sussiste più la possibilità di un risanamento. La composizione negoziata deve essere vista come un’opportunità per le imprese di conoscere la propria situazione economico-contabile-patrimoniale e prevenire uno stato di crisi irreversibile, che pregiudicherebbe, di conseguenza, i creditori e le parti interessate e, più in generale, tutto il sistema economico. Le Pubbliche Amministrazioni, in primis le Camere di Commercio, da un lato e i professionisti, dall’altro, che assistono quotidianamente gli imprenditori, devono contribuire a diffondere una più ampia conoscenza delle potenzialità offerte dalla composizione negoziata.

È auspicabile che l’estensione della disciplina della transazione fiscale e contributiva con i creditori pubblici qualificati a tutte le forme di crisi d’impresa e di insolvenza e, quindi, anche alla composizione negoziata possa incrementare la fiducia delle imprese e degli addetti ai lavori in tale strumento.

Pietro Abate

Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma

Registrato al Tribunale di Roma il 19/09/2018, n. 155
Direttore: Roberto Serrentino

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