La presunzione di innocenza
non sia solo apparenza

Nella formula della cd “riforma Cartabia” sono racchiusi una serie di interventi in materia di giustizia che abbracciano i riti penale e civile e l’ordinamento giudiziario, tutti ancora in attesa dell’approvazione parlamentare. Tra i più discussi, anche perché s’intreccia con uno dei quesiti referendari che hanno appena ottenuto il via libera dalla Consulta, quello sulla separazione delle funzioni tra i magistrati dell’accusa (i pubblici ministeri) e quelli giudicanti (per l’appunto, i giudici). La proposta governativa lascia entrambi nello stesso “ordine” sebbene tracci con ancor maggiore severità la possibilità di transitare dall’una all’altra delle due funzioni togate. Il quesito referendario è apparentemente più aggressivo perché esclude del tutto una simile possibilità, sebbene anch’esso non incida sull’appartenenza delle due categorie di magistrati al medesimo ordine. Resta pertanto inalterata la sottoposizione di giudici e pubblici ministeri allo stesso sistema di “governo” autonomo e quindi in definitiva al Consiglio Superiore della Magistratura che continuerà ad essere composto da magistrati di entrambe le categorie, oltre che dai membri di scelta politica. Quale che sarà la soluzione in concreto adottata, essa non cambierà la sostanza delle cose, se si considera che il transito dalla funzione requirente a quella giudicante (e viceversa) è già relegato – prima d’ogni intervento riformatore – nell’area dell’irrilevanza statistica essendo risultati sufficienti allo scopo i disincentivi già attualmente previsti e che si possono individuare nel collegamento del mutamento delle funzioni a quello del territorio ove si opera.

Se, dunque, il palesato intento di superare la “contiguità” tra i magistrati dell’accusa e quelli del giudizio venisse affidato all’arma spuntata della “separazione delle funzioni” è agevole postularne l’illusorietà.

Diviene, così, interessante, ancor più della distinzione dei percorsi professionali dei magistrati, il tema della separazione tra “accusa” e “giudizio”, per verificare se i timori dei promotori dei referendum e, in definitiva dello stesso Governo, circa il condizionamento reciproco tra le due categorie concettuali – per via della contiguità delle carriere dei magistrati che le incarnano – sia un problema effettivo o, piuttosto, immaginario.

Recenti e finalmente attenti sguardi dell’accademia rivolti alle statistiche giudiziarie hanno rivelato una realtà del tutto inattesa, se letta nella prospettiva appena accennata; ma che mette a nudo, confermandola, l’inefficienza del sistema penale.

Oltre la metà dei dibattimenti penali sfociano nell’assoluzione dell’imputato o nella declaratoria di prescrizione del reato. Tradotto con immediatezza: alla fine dei rispettivi percorsi, accusa e giudizio sono tra loro molto distanti, divaricati, giustappunto “separati”.

Il che, se da un lato smentisce il timore che la contiguità dei ruoli dei magistrati requirenti e giudicanti, racchiusi all’interno dello stesso ordine, produca indesiderati condizionamenti sull’esito dei processi, dall’atro lato disvela l’uso malaccorto del dibattimento al quale si fa ricorso anche quando andrebbe evitato e con esso i patimenti ed i notevoli costi economici inflitti ai cittadini, oltre che lo spreco delle limitatissime risorse pubbliche.

Per tornare al tema generale della “riforma Cartabia” il disegno di legge 2435 prevede “regole di giudizio più rigorose per l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e per la pronunzia del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice dell’udienza preliminare. In entrambi i casi … si intende evitare la celebrazione di processi penali sulla base di elementi che non siano sufficienti per giustificare una condanna.”. L’innovazione impone “che il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare siano in grado di prevedere che il giudizio dibattimentale si concluda con una sentenza di condanna del responsabile.”.

Che la “riforma” punti su questo aspetto va accolto con estremo favore anche se dà conferma che fino ad oggi al dibattimento si giunge anche quando non sia affatto pronosticabile una condanna.

Sostanzialmente alla cieca ed i relativi esiti non possono che essere la riprova della paritaria possibilità statistica che la pallina della roulette si fermi sul rosso dell’accusa o sul nero della difesa: il rinvio a giudizio dell’imputato è oggi molto scarsamente significativo della sua colpevolezza, tristemente, va detto, usato come una “scommessa” sulla pelle dei malcapitati.

La responsabilità di questo stato di cose è in larga parte della giurisprudenza di legittimità che ha indicato i criteri per disporre il rinvio a giudizio – in luogo di un tempestivo disincaglio del cittadino dal processo penale con la sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare – con inevitabili riflessi anche sulle opzioni del pubblico ministero laddove questi debba decidere in autonomia (nei processi che si svolgono senza l’udienza preliminare) se chiedere l’archiviazione o il dibattimento.

Eppure, che al dibattimento si debba ricorrere per processare i probabili colpevoli non è nozione che richieda uno sforzo logico al quale il giurista possa sottrarsi, ma tant’è, c’è da sperare che la nuova norma, se mai verrà alla luce, ponga fine ad una mentalità che, contro la presunzione d’innocenza, sottovaluta l’inconsistenza probatoria dell’accusa affidandosi al pretesto, quasi cabalistico, della prospettiva del suo arricchimento dibattimentale ed alla tenzone puramente dialettica della “sostenibilità dell’accusa”, che è un vero non senso se slegata dalla prognosi di condanna, specialmente nel contesto di un processo penale (originariamente concepito come) accusatorio: un attore civile non s’interroga se la sua tesi è sostenibile, ma intenterà una causa solo per vincerla. I danni provocati da una simile impostazione sono soltanto una delle ragioni alla base del fuoco riformatore che oggi si agita intorno alla giustizia.

Si lega al discorso il decreto legislativo n. 188 del 2021, di assai recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed inerente il principio della presunzione di innocenza. In risposta a voci dissonanti circa la reale utilità del testo normativo il Ministro Cartabia, proprio in questi giorni, ne ha ricordato la natura necessitata poiché con esso l’Italia s’adegua, seppur con ritardo, alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Il testo nazionale, attuativo di quella direttiva, risulta, tuttavia, alquanto povero e, soprattutto, monco.

S’è in sostanza preso in considerazione il solo aspetto della divulgazione, ad opera dell’autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità, di notizie del procedimento penale ai media che presentino come “colpevole” il soggetto accusato. Peraltro strumentalizzando la direttiva europea che in alcun modo aveva posto limiti alla pubblica informazione, se non quelli del rispetto della persona: stona il divieto, di portata generale, di diffusione di informazioni sui procedimenti penali se non quando la giustifichino esigenze connesse alla prosecuzione delle indagini o altre specifiche ragioni di interesse pubblico, dizione quest’ultima del tutto generica ed insignificante se disancorata dal tradizionale canone, liberale, della rilevanza pubblica della notizia.

Ma la stessa direttiva che il Legislatore nazionale ha dichiarato di voler attuare contempla ben altre sollecitazioni dirette a valorizzare il senso dell’onere della prova che grava sull’accusa e solleva l’imputato dal peso di dover dimostrare la sua innocenza, proprio perché essa è “presunta”.

Assoluto il mutismo che caratterizza il d.l.vo 188/2021 sul punto.

Tuttavia, proprio la “prognosi di condanna” quale presupposto del rinvio a giudizio del cittadino sembra un corollario, quasi il completamento dell’attuazione della direttiva, evidentemente rimandata all’approvazione della riforma del processo penale, bel lontana dal suo completamento.

A chiusura del tema mi sia consentito osservare come la presunzione d’innocenza non si alimenti di sola apparenza, ma è messa in pericolo da una lunga serie di disposizioni che ancor oggi penalizzano chi risulti sottoposto a procedimento penale, comprimendone i diritti per un tempo irragionevole, qual è la durata media dei processi penali in Italia.

Si pensi a tutte le limitazioni alla partecipazione a concorsi pubblici o a selezioni di natura privata per chi non possa esibire un certificato dei carichi pendenti lindo; alle penalizzazioni di carriera sofferte, spesso per mero automatismo, da tutti i pubblici funzionari che si trovino nella stessa situazione; alla contrazione del diritto dei cittadini ad ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

È vano discutere di presunzione d’innocenza se essa è vinta dal mero incaglio del cittadino nei meccanismi, spesso infernali, dell’accertamento penale i cui concreti esiti statistici restano, ad oggi, la migliore validazione del principio di non colpevolezza e suona come onta che esso venga codificato su impulso dell’Europa senza aver autonomamente sviluppato il significato, tutto italiano, dell’art. 27, comma 2, della Costituzione.

Nicola Saracino

consigliere di Corte d’Appello a Roma

Registrato al Tribunale di Roma il 19/09/2018, n. 155
Direttore: Roberto Serrentino

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