Dottrina e giurisprudenza si sono confrontate nel tempo con mutevoli orientamenti sull’opportunità di regolamentare, o meno, che fatti di rilevanza penale ed i relativi conseguenti processi, fossero conservati e tenuti in evidenza nei vari motori di ricerca.
In pratica, chiunque risulti oggetto di un’indagine da parte dell’autorità giudiziaria, ovvero sia destinatario di un avviso di garanzia, o comunque venga interessato da un procedimento di ordine penale, indipendentemente che sia stato poi assolto o condannato, può trovare notizie del proprio iter giudiziario su google, yahoo o altri motori di ricerca, nonostante i fatti risalgano a tempi remoti, finanche superati da eventuali assoluzioni o prescrizioni intervenute.
La riforma Cartabia presenta oggi una novella molto interessante, soprattutto in un contesto globale in cui la comunicazione è tutto e i motori di ricerca fanno da bibbia.
Ai sensi di questa novità inserita nella riforma della giustizia penale, chi è stato oggetto di un provvedimento di assoluzione, o di proscioglimento da un’accusa o anche di archiviazione, può richiedere che le notizie che lo riguardano siano deindicizzate, in pratica, completamente cancellate dall’informazione web.
È sicuramente un atto di civiltà, che non può che essere salutato con favore, considerato che l’interessato potrebbe, ad esempio, trovarsi per innumerevoli anni notiziato sul web come arrestato o condannato, nonostante una successiva sentenza di assoluzione e mantenuto, quindi, all’esposizione mediatica e alla mercè di chiunque voglia strumentalizzare il tutto, colpendolo e delegittimandolo nella sua sfera professionale e sociale.
Il testo della novella, come predisposto in sede di riforma del processo penale, non appare tuttavia completo, tralasciando qualsivoglia riferimento all’istituto della prescrizione.
Cosa succede, infatti, se si è condannati in primo grado, finanche in appello e poi il reato contestato viene dichiarato prescritto? Come sappiamo, ex art. 157 Cod. Pen., “La prescrizione estingue il reato” e il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti tornano ad essere “clean”.
La prescrizione è un istituto dalla natura sostanziale (non processuale), da cui discendono tutte quelle garanzie tipiche e proprie del penale, quali, ad esempio, il principio di legalità.
Vogliamo quindi dire, con specifico riferimento al tema del diritto all’oblio, che esiste una discriminazione di ordine sostanziale della prescrizione rispetto ad assoluzione, proscioglimento e archiviazione? Si potrebbe rispondere che nei casi di assoluzione, proscioglimento e archiviazione non c’è condanna. Ma è facile contestare che potrebbe ugualmente non esserci condanna nel caso di prescrizione intervenuta e dichiarata nel corso del dibattimento di primo grado!
Quindi, richiamando anche l’art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, se garanzia piena ci deve essere, che garanzia sia e le fattispecie di cui al diritto all’oblio siano ampliate, comprendendo chiaramente anche la prescrizione del reato.
In tal senso l’invito alla Ministra Cartabia.