Web tax
un problema internazionale

La tassazione dei giganti del web è ormai considerata da tutti i paesi indifferibile. È una esigenza di perequazione tra imprese che svolgono attività similari ed operano sugli stessi mercati, oltre che una fonte di potenziale gettito per i singoli Paesi.

Gli USA però non sono d’accordo: i giganti del web sono tutti residenti negli USA e recentemente con la riforma Trump del 2017 i redditi conseguiti anche all’estero sono stati attratti a tassazione negli USA con aliquote agevolate.

Una eventuale tassazione degli stessi redditi da parte di altri paesi scatenerebbe una reazione dei giganti del web, che costringerebbe l’amministrazione USA a qualche aggiustamento oneroso per le finanze federali.

Il Presidente Trump si è quindi espresso in termini molto decisi nei confronti degli stati che hanno già istituito o sono prossimi a farlo, come l’Italia, una tassazione nei propri paesi connessa alle attività svolte dai giganti del web nel proprio territorio.

Come funziona questa imposizione? Di regola le imposte sui redditi sono applicate sulla base di “redditi netti”, assumendo i ricavi al netto dei relativi costi. Anche per soggetti che hanno la propria residenza in altri paesi si identificano i ricavi ed i costi inerenti alle attività svolte nel paese sulla base di criteri di collegamento che, per i redditi di impresa, fanno riferimento all’esistenza di una presenza stabile nel paese.

Nelle attività tradizionali tale presenza si manifesta di regola con la disponibilità di uffici, personale ed altri strumenti di lavoro che garantiscono l’operatività dell’impresa e che consentono di acquisire clienti e conseguenti ricavi. Le cosiddette stabili organizzazioni.

Con l’avvento dell’economia digitale la presenza fisica viene meno o si manifesta in forme diverse da quelle consuete per le attività tradizionali soprattutto per quanto riguarda la fornitura di servizi, la vendita di beni o di spazi pubblicitari sulle piattaforme virtuali che non hanno una localizzazione di origine facilmente individuabile. Come si dice ormai in gergo, tutto “viaggia” sul web. E dove sta il web? Nessuno può dirlo con certezza e soprattutto la fonte dei messaggi e dei servizi può cambiare senza difficoltà. Di qui l’esigenza di fissare nuovi criteri di presenza stabile per l’economia digitale che ovviamente non è limitata ai “giganti” del web, ma a tutte le imprese che svolgono la propria attività attraverso la rete utilizzando piattaforme digitali.

Il solo elemento di certezza è il luogo in cui si trova l’utente o il beneficiario dei servizi, la cui individuazione tuttavia richiede sempre l’intermediazione di piattaforme e il riferimento a protocolli di registrazione, anch’essi peraltro suscettibili di pratiche elusive ai fini della identificazione del soggetto.

Tenuto conto pertanto di tali caratteristiche strutturali delle attività digitali, si è pervenuti a livello internazionale alla individuazione di caratteristiche tipiche della stabile organizzazione digitale, che dovrebbe consentire di attrarre a tassazione i redditi prodotti nei singoli paesi da parte degli operatori digitali.

Ma questo non ha sortito effetti pratici significativi per la difficoltà di accertamento degli elementi relativi. Ha consentito, tuttavia, la definizione di accordi bonari tra le amministrazioni fiscali e gli operatori più importanti i quali, anche per motivi reputazionali, hanno accettato di riconoscere una quota di redditi come prodotti nel territorio dei singoli paesi. Si parla di cifre rilevanti per lo stato ma sempre relative, rispetto al volume dei redditi complessivi ed alla dimensione dell’operatore che opera sostanzialmente in tutto il mondo. Molti degli operatori digitali che forniscono servizi in rete e vendono pubblicità sulla rete non sono facilmente individuabili, per cui è molto complesso sia definire il soggetto che l’entità dei redditi da questi ritratti nel territorio, al netto dei relativi costi inerenti la stessa attività che costituiscono anch’essi elementi necessari per la determinazione di una base imponibile.

Di qui l’idea di applicare una imposta speciale che abbia come riferimento i ricavi lordi ritratti dagli operatori dalla fornitura di servizi digitali e dalla vendita di pubblicità nel territorio di riferimento, meglio nei confronti dei soggetti che vi risiedono a fini fiscali.

La Unione Europea si è fatta promotrice della introduzione dell’imposizione da parte dei singoli paesi UE approvando una direttiva specifica, che tuttavia al momento non ha trovato attuazione, e che presenta invero dei problemi di pratica applicazione che hanno indotto a soprassedere. Inoltre non tutti i paesi si trovano d’accordo sulla istituzione di tale tributo speciale.

Nel frattempo gli USA hanno manifestato la loro contrarietà ad anticipare la tassazione di alcuni servizi e della pubblicità in rete rispetto alla tassazione in generale dell’economia digitale, perché di fatto si verrebbe ad incidere solo sui giganti del web e quindi a danneggiare indirettamente quel paese, oltre che a determinare asimmetrie di tassazione e di concorrenza sul mercato, nei confronti degli altri operatorio digitali.

L’Italia ha comunque deciso di dare attuazione a tale forma speciale di tassazione. Già in precedenza, con la legge di bilancio 2019, il Governo ci aveva provato ma i decreti attuativi non sono mai stai adottati per cui è rimasta lettera morta. Ora ci riprova con la legge di bilancio 2020 le cui disposizioni specifiche, ove approvate, dovrebbero trovare applicazione diretta, anche se sono necessari alcuni provvedimenti delle autorità fiscali, che devono indicare le modalità di applicazione e che restano un elemento condizionante l’effettività della tassazione.

In estrema sintesi: sono soggetti a tassazione soggetti che, da soli o in gruppo, abbiano realizzato nell’anno un volume di affari mondiale non inferiore a 750 milioni di euro e in Italia ad Euro 5,5 mil. I ricavi saranno tassati nella misura del 3%.

I proventi devono riferirsi ad alcuni specifici servizi digitali resi sia ad imprese che a persone fisiche residenti in Italia. Vedremo se questa volta si riuscirà a renderla operativa. La situazione resta in ogni caso precaria.

La tassazione dei redditi su base presuntiva connessa ai soli ricavi acquisiti nel territorio di un paese è un criterio in contrasto con quelli che governano la perequazione tra stati in merito alla loro capacità di imposizione delle imposte sui redditi, ovvero della ricchezza prodotta, basata come detto sulla presenza stabile di fattori della produzione del reddito. È vero d’altra parte che per larga parte dell’economia digitale tali elementi di collegamento possono venir meno o essere localizzati in paesi a bassa o nulla tassazione con effetti di sperequazione tra stati e tra imprese che nel settore hanno assunto dimensione critica. La ipotesi della tassazione speciale resta comunque problematica anche sotto il profilo della sua legittimità con riguardo alla normativa transnazionale e sovranazionale e ciò potrebbe incidere sulla sua effettiva applicazione.   

Come se ne può uscire? Solo un accordo che riconosca i buoni diritti dei paesi consumatori rispetto ai produttori potrà portare al superamento della situazione in modo stabile. Se si pensa che l’economia si va di giorno in giorno sempre più “digitalizzando” e che diventa sempre più difficile individuare i soggetti tra cui intercorre la transazione commerciale e la loro localizzazione, occorre prendere coscienza che vanno adeguati i criteri che hanno ispirato l’attuale regolamentazione internazionale e sovranazionale con criteri di collegamento tra stati impositori e ricchezza oggetto di tassazione, che si basi sul luogo in cui la ricchezza viene prelevata, cioè del consumo, piuttosto che dei luoghi di presenza dei fattori della produzione stessa.

Gli effetti del cambiamento non sono tuttavia trascurabili e vanno valutati anche con riguardo ai rapporti di forza tra stati ed alla allocazione delle risorse nei vari territori e tra le rispettive economie.

Luciano Acciari

socio, responsabile dipartimento di diritto tributario Studio Gianni-Origoni & Partners, già segretario delle Commissioni parlamentari per il parere al Governo sui decreti correttivi alla normativa fiscale

Registrato al Tribunale di Roma il 19/09/2018, n. 155
Direttore: Roberto Serrentino

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